Nuove specifiche tecniche per la fatturazione elettronica in vigore dal 1 gennaio 2021 .
Le nuove specifiche tecniche.
A decorrere dall’1.1.2021, diventeranno obbligatorie le nuove specifiche tecniche per la redazione e trasmissione della fattura elettronica tramite SDI. Le nuove disposizioni tecniche riguardano sia i codici “tipo documento”, che i codici “natura” dell’operazione.
Nel dettaglio, i nuovi codici “tipo documento” saranno i seguenti:
- TD01 Fattura immediata
- TD02 Acconto/Anticipo su fattura
- TD03 Acconto/Anticipo su parcella
- TD04 Nota di Credito
- TD05 Nota di Debito
- TD06 Parcella
- TD16 Integrazione fattura reverse charge interno
- TD17 Integrazione/autofattura per acquisto servizi dall’estero
- TD18 Integrazione per acquisto di beni intracomunitari
- TD19 Integrazione/autofattura per acquisto di beni ex art. 17 co. 2
- TD20 Autofattura per regolarizzazione ed integrazione delle fatture
- TD21 Autofattura per splafonamento
- TD22 Estrazione beni da Deposito IVA
- TD23 Estrazione beni da Deposito IVA con versamento dell’IVA
- TD24 Fattura differita di cui all’art. 21 co. 4 lett. a) del DPR 633/72
- TD25 Fattura differita di cui all’art. 21 co. 4 terzo periodo lett. b)
- TD26 Cessione di beni ammortizzabili .e passaggi interni ex art. 36
- TD27 Fattura per autoconsumo o per cessioni gratuite senza rivalsa
In relazione a tali codici va rilevato che:
Il codice TD01 andrà utilizzato sia per le prestazioni di servizi che per le cessioni di beni, rispetto alle quali la fattura dovrà essere emessa entro 12 giorni dalla data di effettuazione dell’operazione;
Il codice TD02 andrà utilizzato nei casi di mero acconto finanziario, incassato in anticipo rispetto alla consegna fisica dei beni.
I codici di integrazione per reverse charge interno (TD16) o estero di servizi (TD17) ovvero intracomunitario di beni (TD18) o extracomunitario di beni (TD19) andranno utilizzati solo nel caso il contribuente decidesse di operare per via elettronica tramite SDI l’integrazione delle fatture originarie; tale procedura rimane comunque per ora alternativa all’integrazione dell’Iva nel documento materializzato in forma cartacea (fattura originaria ovvero autofattura).
Nei casi invece regolati dai codici TD27 (autoconsumo od omaggi), TD20 (regolarizzazione delle fatture ricevute) e TD21 (splafonamento doganale) andrà obbligatoriamente emessa autofattura in formato elettronico.
Infine il codice TD24 andrà utilizzato qualora venga emessa fattura differita riepilogativa delle consegne mensili di beni, ovvero delle prestazioni di servizi erogate, entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione delle medesime, purchè attestate da documenti idonei (DDT per i beni, ricevute o avvisi di parcella per i servizi, ovvero scontrini o documenti commerciali), mentre il codice TD26 sarà utilizzabile per le cessione di beni ammortizzabili.
I nuovi codici “Natura dell’operazione” saranno invece i seguenti:
- N1 Operazioni escluse
- N2.1 Operazioni non soggette a IVA ai sensi arti. da 7 a 7 septies del DPR 633/72
- N2.2 Altre operazioni non soggette
- N3.1 Non imponibili – Esportazioni
- N3.2 Non imponibili – Cessioni intracomunitarie
- N3.3 Non imponibili – Cessioni verso San Marino
- N3.4 Non imponibili — Operazioni assimilate alle cessioni all’esportazione
- N3.5 Non imponibili — Operazioni a seguito di dichiarazione di intento
- N3.6 Non imponibili – Altre operazioni che non formano il plafond
- N4 Operazioni esenti
- N5 Regime del margine/IVA non esposta in fattura
- N6.1 Inversione contabile — Cessione di rottami e di altri materiali di recupero
- N6.2 Inversione contabile — Cessione di oro e argento puro
- N6.3 Inversione contabile – Subappalto nel settore edile
- N6.4 Inversione contabile — Cessione di fabbricati
- N6.5 Inversione contabile — Cessione di telefoni cellulari
- N6.6 Inversione contabile — Cessione di. prodotti elettronici
- N6.7 Inversione contabile -Prestazioni del comparto edile e settori connessi
- N6.8 Inversione contabile — Operazioni del settore energetico
- N6.9 Inversione contabile — Altri casi
- N7 IVA assolta in altro Stato Ue (vendite a distanza e servizi di telecomunicazione)
In relazione a tali codici va rilevato che:
I codici N2.1 (prestazioni di servizio estere ex art.7 e successivi), N3.1 (esportazioni di beni) e N3.2 (cessioni intracomunitarie di beni) andranno utilizzati solo nel caso il contribuente decidesse di veicolare le fatture estere per via elettronica tramite SDI, per evitare la compilazione della comunicazione all’AE dei dati delle fatture estere (cd. Esterometro); tale procedura rimane comunque per ora alternativa all’emissione del relativo documento materializzato in forma cartacea.
Il codice N3.5 andrà utilizzato per fatture emesse a seguito di ricezione di dichiarazione d’intento da parte del cliente esportatore abituale, mentre i codici N1 ed N4 continueranno ad utilizzarsi rispettivamente per le operazioni escluse ovvero le operazioni esenti da Iva.
I codici da N6.1 a N.6.9 andranno infine utilizzati in tutti i casi nei quali avviene l’inversione del debitore d’imposta con conseguente necessità di integrazione dell’Iva da parte del cessionario (esempi tipici cessioni di rottami o prestazioni di pulizia).
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